IL PROBLEMA DELLA CONCIMAIA: NORME E REGOLAMENTI
A livello europeo il Regolamento CE n°1069/2009 definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, dove lo stallatico viene così definito: escrementi e/o l’urina di animali di allevamento, diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera”.
In base alla normative regionali è possibile utilizzare agronomicamente gli effluenti derivanti dagli allevamenti, il regolamento definisce, infatti, le modalità per effettuare lo stoccaggio, la comunicazione, il trasporto e l’utilizzo.
In tutti i casi indicati si riferisce solo alla tipologia di azienda agricola, escludendo tutte le altre tipologie di centri ippici con la conseguente non applicabilità della normativa sopra citata.
A livello nazionale, il Testo Unico Ambientale all’art. 185 c. 1 lettera f) esclude dal campo di applicazione della parta IV del D. Lgs 152/06 e smi i materiali fecali, che non sono contemplati dal regolamento CE 1069/2009, purché utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
Pertanto il letame di cavallo idoneamente gestito, vale a dire dopo una corretta “maturazione” in concimaia, uno specifico piano agronomico ed il SISTEMA BIOXPLOSION, può diventare un prodotto da immettere sul mercato impiegato come fertilizzante.
L'AZIENDA
IL PROBLEMA DELLA CONCIMAIA

DA UN PROBLEMA A UNA RISORSA: ELIMINA I COSTI DI SPARGIMENTO LETAME IN CAMPO E DI SMALTIMENTO DELL’ ECCESSO
Qualora il centro ippico non disponga di terreno da fertilizzare secondo un piano agronomico e di un processo come BIOXPLOSION SYSTEM, lo sterco deve essere trattato come un rifiuto, identificato con codice CER 02.01.06 (feci animali, urine e letame, comprese le lettiere usate, effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito).
Il letame va trattato, quindi, come un rifiuto speciale non pericoloso che dovrà essere:
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stoccato secondo quanto indicato nell’art. 183 comma 1 lettera bb) “deposito temporaneo”;
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allontanato tramite ditta autorizzata alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi CER020106 e mediante formulario di accompagnamento rifiuti;
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conferito a ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento.
Il produttore dovrà conservare i formulari di accompagnamento rifiuti a prova della corretta gestione del rifiuto e non hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti e neanche di effettuare la comunicazione al catasto dei rifiuti.
